Con la pubblicazione in G.U. del CAD 2016 () e del suo atteso correttivo (DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217), è stata modificato l’elenco delle aziende ed enti assoggettate al CAD:
Le disposizioni del presente Codice si applicano:
- alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione;
- ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
Importante anche la completa riscrittura dell’articolo 2, comma 3:
- Le disposizioni del presente Codice e le relative linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
anche l'Agenzia delle Entrate si deve adeguare completamente:
- 6-bis. Le disposizioni del presente Codice si applicano agli atti e agli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate.
La sezione II del CAD viene rubricata come “carta della cittadinanza digitale”.
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