Nell'ambito del regolamento eIDAS il Gestore di Posta Elettronica Certificata dovrà soddisfare i requisiti previsti per i prestatori di servizi fiduciari. (Capo III - Servizi fiduciari - Articolo 19).
Se il prestatore di un servizio intende ottenere il riconoscimento di servizio fiduciario qualificato, dovrà trasmettere all’organismo di vigilanza una richiesta, allegando una valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.
Se l’organismo di vigilanza conclude che il prestatore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti previsti nel regolamento per i prestatori di servizi fiduciari qualificati e relativi servizi, concede la qualifica.
I prestatori di servizi fiduciari qualificati possono iniziare a prestare il servizio fiduciario qualificato dopo che la qualifica è stata registrata nell’elenco di fiducia istituito, mantenuto e pubblicato da ogni Stato membro (in Italia a cura di AgID).
Vantaggi del diventare prestatori di servizi di recapito certificato qualificati
- Per essere inseriti nell’elenco previsto dal Regolamento eIDAS ottenendo il riconoscimento del servizio nell’Unione che apre «per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione nuove opportunità di mercato per l’offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei.» (cfr. Reg. recital 66);
- Perché i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione sono riconosciuti come giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari nel paese terzo o presso l’organizzazione internazionale (extra UE) con cui la Commissione europea ha concluso un accordo;
- Per fornire caselle utili alla presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici (cfr. CAD art. 65, comma 1, lettera c-bis);
- Per garantire l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi, obiettivo dell’Agenda digitale EU e più in generale obiettivo di integrazione;
- Per fornire caselle potenzialmente utili al cittadino per il domicilio digitale.
La Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno i requisiti previsti sempre dal Regolamento per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
In particolare, attualmente non è prevista la verifica certa dell’identità del richiedente la casella di PEC e non è previsto che il gestore debba obbligatoriamente sottoporsi a delle verifiche di conformità da parte degli organismi designati.
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