DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
(GU n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30)
Vigente al: 7-3-2001
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre
2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare
l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al
compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono
agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Art. 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e
documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i
documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche,
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Art. 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta
dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e'
stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato
di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Art. 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei genitori, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal
presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potesta', dal tutore, o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Art. 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta' di
sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per
legge o regolamento e' prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro
mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
(L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui
al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che
probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione e
dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto
fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la
conformita' agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e le attivita' culturali sugli archivi delle amministrazioni
pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua
straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico anche con
riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui
all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Art. 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi
ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, per
il materiale classificato, con le amministrazioni della difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Art. 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale,
redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui
all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma
scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del
Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del Codice civile. 4. Il documento informatico
redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti
del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Art. 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti
disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.
Art. 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
Art. 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni
del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col
decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Art. 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di
un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni
del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli
8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Art. 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Art. 16 (R)
Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento
e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le
quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del
certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi
diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del
Sistema statistico nazionale, secondo modalita' preventivamente
concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero
della sanita' e il Garante per la protezione dei dati personali,
determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei
dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 17 (R)
Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti
del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di
proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE Dl SOTTOSCRIZIONI
Arti. 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di
conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di
un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale
e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
Art. 19 (R)
Modalita' alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Art. 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se
ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li
spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo
unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2.
Art. 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli
organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi
pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Art. 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di
verificarne la validita';
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico o si decifra il documento informatico in precedenza
cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa
appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validita' della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti
informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi
dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validita' del certificato da un dato
momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validita' del certificato per un
determinato periodo di tempo;
n) per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita'
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Art. 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonche' al duplicato o copia di essi, puo' essere
apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le
parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e
con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma
2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa e'
pubblicata per la consultazione.
Art. 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione e' autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
digitale e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identita' personale, della validita' della
chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla volonta' della parte e non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli
organi della pubblica amministrazione si considera apposta in
presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel
documento informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
Art. 25 (R)
Firma di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla
firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi comunque previsti.
Art. 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il
deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito puo' essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del
depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro
sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalita' del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili.
Art. 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di
cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi
di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro valutabilita', sono consultabili in forma
telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attivita' di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore
a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita'
bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Art. 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o
della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e' tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma
2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di
altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche
rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di
sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
del suo annullamento.
Art. 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le
modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente
in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Art. 30 (L)
Modalita' per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Art. 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da
prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle
prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di
quest'ultimo le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio
dei documenti personali non e' soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Art. 35 (L-R)
Documenti di identita' e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il
porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L)
Art. 36 (L)
Carta d'identita' e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3.La carta d'identita' e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione da altri
soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale.
4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi' essere utilizzata
per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al
presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Art. 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta
la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 38 (L-R)
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il
sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso
della carta di identita' elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Art. 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali non e' soggetta ad
autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Art. 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico
documento.
Art. 41 (L)
Validita' dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una
volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la
facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76.
Art. 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di
determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Art. 43 (L-R)
Accertamenti d'Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non
possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita'
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano
attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse
stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si
considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso
diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax
e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di
provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. (R)
Art. 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile
in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni
possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo
quando cio' sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Art. 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti
di identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono
essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di identita' o di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E',
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicita' e l'autenticita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o
di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non
autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Art. 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R)
Art. 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Art. 48 (R)
Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale
degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.
Art. 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di
settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica di
attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la
realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004
a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati
finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi in conformita' alle disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,
assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di
protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
Art. 51 (R)
Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni
del presente testo unico e secondo le norme tecniche delimita
dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione
delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei
propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Art. 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma
abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato.
Art. 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati
in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via
telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado
di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma
non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di
uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di
protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne
sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i
notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia'
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Art. 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere
memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle
elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i
casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale,
comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Art. 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile,
delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni
minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o
dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50,
comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di
classificazione del documento e ogni altra informazione utile o
necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili gia' al
momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed
e' formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico ai sensi del comma 4.
Art. 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema
di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche'
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie
e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno
sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Art. 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la
stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti
sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal
responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni
registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro
per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da
testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilita' di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le
attivita' di controllo.
Art. 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da
parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad
assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i
criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via
telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche
indicate al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di
identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti
informatici per la firma digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e
di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a
disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici
relazioni col pubblico.
Art. 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei
documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite
nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti,
ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta
dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del
destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del
numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento
spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA Dl GESTIONE DEI DOCUMENTI
Art. 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio e' posto alle
dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio e' preposto un dirigente ovvero un funzionario,
comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi
di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla
disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle
funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla
consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle
informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del
presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle
attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali,
incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e
le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68
e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Art. 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico
rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che
fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la
riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
Art. 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di
registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni
qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e
l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica
si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale
gravita', il responsabile per la tenuta del protocollo puo'
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di
non piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul
registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate
manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza,
anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita
funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle
funzionalita' del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di
protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Art. 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi
automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto
tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita' di
attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai
relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione
d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.
Art. 65 (R)
Requisiti del sistema per la
gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e'
associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di
determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Art. 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi
documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Art. 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio
corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Art. 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi,
integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia
del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei
documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono
l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Art. 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione
delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Art. 71 (R)
Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la
documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'.
Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Art. 72 (R)
Responsabilita' dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei
controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Art. 73 (L)
Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'Ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo
unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta' nei casi in
cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini della formazione
dell'atto di nascita. (R)
Art. 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi
3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24
novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n.342. (L)
2. Sono altresi' abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il
D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Art. 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10
marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e
le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di
bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24
dicembre 1993 n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in
attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n.
344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le
direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche' le
regole tecniche gia' emanate alla data di entrata in vigore del
presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli
articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e
di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre
1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
=====================================================================
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO | RIFERIMENTO PREVIGENTE
=====================================================================
Articolo 1 (Definizioni) | | articolo 22, comma 2 L. 241/90
e
comma 1 lettera a) |art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera b) | articolo 1, comma 1, lett. a)
| D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere c), d) | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera e) |articolo 1, comma 1, lett.b)
|D.P.C.M. n. 437/99
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere f), g), h) | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 20, secondo comma L.
comma 1 lettera i) |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera l) |articolo 15, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera m) | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. b)
comma 1 lettera n) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere o), p) | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), primo periodo |articolo 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), secondo periodo |articolo 2, comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera r) |articolo 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera s) |articolo 1 D.P.R. 428/98;
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1 |articolo 1 L. 15/68 e articolo 2
|comma 1,primo periodo L.340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 (Soggetti) |
comma 1 |articolo 5,comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 5,comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99
---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 (Impedimento alla |
sottoscrizione e alla |
dichiarazione) |
comma 1 |articolo 4 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Rappresentanza legale) |
comma 1 |articolo 8 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 6 (Riproduzione e |
conservazione di documenti) |
comma 1 |articolo 25 L. 15/68 e art. 15
|D.P.R. 513/1997
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 2, comma 15, primo
|periodo L. 537/1993
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 4 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7 (Redazione e stesura di |
atti pubblici) |
comma 1 |articolo 12,primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | articolo 13 primo e secondo
| comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8 (Documento informatico) |
comma 1 |articolo 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R.
comma 2 |513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 3,comma 3 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 3,comma 4 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9 (Documenti informatici |
delle pubbliche amministrazioni) |
comma 1 |articolo 18,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 18,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 22,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 18 comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10 (Forma ed efficacia |
del documento informatico) |
comma 1 |articolo 4, comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 4, comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 5, comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 5, comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 (Contratti stipulati |
con strumenti informatici o per |
via telematica) |
comma 1 |articolo 11,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 11,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 (Pagamenti informatici) |
comma 1 |articolo 14 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 (Libri e scritture) |
comma 1 |articolo 15 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 14 (Trasmissione del |
documento informatico) |
comma 1 |articolo 12,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 12,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 12,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 15 (Trasmissione |
dall'estero di atti agli uffici di |
stato civile) |
comma 1 |articolo 19 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 16 (Riservatezza dei dati |
personali contenuti nei documenti |
trasmessi) |
comma 1 |articolo 8,comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 17 (Segretezza della |
corrispondenza trasmessa per via |
telematica) |
comma 1 |articolo 13,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 13,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 18 (Copie autentiche) |articolo 14, primo comma e
comma 1 |articolo 7, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 14, secondo comma L.
comma 2 |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 3,comma 4 D.P.R.403 /98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 19(Modalita' alternative |
all'autenticazione di copie) |
comma 1 |articolo 2,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 20 (Copie di atti e |
documenti informatici) |
comma 1 |articolo 6,comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 6,comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 6,comma 3 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 6,comma 4 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 6,comma 5 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 21 l'autenticazione delle |
sottoscrizioni) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 22 (Definizioni) |
|articolo 1, comma 1 lett. c)
comma 1, lettera a) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. d)
comma 1, lettera b) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. e)
comma 1, lettera c) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. f)
comma 1, lettera d) |D.P.R. 513197
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. g)
comma l. lettera e) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. h)
comma 1, lettera f) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. i)
comma 1, lettera g) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. l)
comma 1, lettera h) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. m)
comma 1, lettera i) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. n)
comma 1, lettera l) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. o)
comma 1, lettera m) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. p)
comma 1, lettera n) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. q)
comma 1, lettera o) |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 23 (Firma digitale) |
comma 1 |articolo10, comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 10,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 10,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 10,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 10,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6 |articolo 10,comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 7 |articolo 10,comma 7 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 24 (Firma digitale |
autenticata) |
comma 1 |articolo 16,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Comma 2 |articolo 16,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 16,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 16,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 16,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6 |articolo 16.comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 25 (Firma di documenti |
informatici delle pubbliche |
amministrazioni) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 26 (Deposito della chiave |
privata) |
comma 1 |articolo 7,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 7,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 7,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 27 (Certificazione delle |
chiavi) |
comma 1 |articolo 8,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 8,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 8,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 8,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 28 (Obblighi dell'utente |
e del certificatore) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 9,comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 9,comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 29 (Chiavi di cifratura |
della pubblica amministrazione) |
comma 1 |articolo 17,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 17,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 17,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 17,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 30 (Modalita' per la |
legalizzazione di firme) |
comma 1 |articolo 15 secondo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 31 (Atti non soggetti a |
legalizzazione) |
---------------------------------------------------------------------
|articolo 18,primo e secondo comma
comma 1 |L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 32 (Legalizzazione di |
firme di capi di scuole parificate |
o legalmente riconosciute) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 16 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 33 (Legalizzazione di |
firme di atti da e per l'estero) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 17, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 17, secondo comma L.
comma 2 |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 17, terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 17, quarto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 17, quinto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 34 (Legalizzazione di |
fotografie) |
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2,comma 7 L. 127/97 come
|modificato dall'articolo 55 comma
comma 1 |3 della L. 342/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 35(Documenti di identita |
e di riconoscimento) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 292 R.D. n. 635/40
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 2, comma 9 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 36 (Carta d'identita' e |
documenti elettronici) |
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 1 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 2 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 3 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 4 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 5 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 6 |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2,
comma 7 |comma 4 L.191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 37 (Esenzioni fiscali) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 21, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 23, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 38 (Modalita' di invio e |
sottoscrizione delle istanze) |
---------------------------------------------------------------------
|art. 3 comma 11 della L. 127/97
|come modificato dall'art. 2 comma
comma 1 |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 3, comma 11 L. 127/97,
|come modificato dall'art.2 comma
comma 3 |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 39 (Domande per la |
partecipazione a concorsi |
pubblici) |
comma 1 |articolo 3, comma 5 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 40 (Certificazioni |
contestuali) |
comma 1 |articolo 11 L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 41 (Validita' dei |
certificati) |
|articolo 2, comma 3 L. 127/97,
|come modificato dall'art. 2 comma
comma 1 |2 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 2, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 42 (Certificati di |
abilitazione) |
comma 1 |articolo 12 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 43 (Accertamenti |
d'ufficio) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 3, comma 1 L.3 40/2000
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 4 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 6 |articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 44 (Acquisizione di |
estratti degli atti dello stato |
civile) |
comma 1 |articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 45 (Documentazione |
mediante esibizione) |
comma 1 |articolo 3, comma 1 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
--------------------------------------------------------------------
Articolo 46 (Dichiarazioni |
sostitutive di certificazioni) |
|articolo 2,primo comma L. 15/68 e
|articolo 1, comma 1 D.P.R.
comma 1 |403/1998
---------------------------------------------------------------------
Articolo 47 (Dichiarazioni |
sostitutive dell'atto di |
notorieta') |
comma 1 |articolo 4, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 48 (Disposizioni generali |
in materia di dichiarazioni |
sostitutive) |
comma 1 |articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 49 (Limiti di utilizzo |
delle misure di semplificazione) |
comma 1 |articolo 10,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 10,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 50 (Attuazione dei |
sistemi) |
comma 1 |articolo 21,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 21,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 21,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 2, comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi |
informativi delle pubbliche |
amministrazioni) |
comma 1 |articolo 20,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 20,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 20,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 52 (Sistema di gestione |
informatica dei documenti) |
comma 1 |articolo 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 53 (Registrazione di |
protocollo) |
comma 1 |articolo 4,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 4,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 4,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 4,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 4,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 54 (Informazioni |
annullate o modificate) |
|articolo 5 comma 1 e comma 2
comma 1 |D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 55 (Segnatura di |
protocollo) |
comma 1 |articolo 6,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 6,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 6,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 6,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 6,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 56 (Informazioni minime |
del sistema di gestione |
informatica dei documenti) |
comma 1 |articolo 7 D.P.R. 428/98
--------------------------------------------------------------------
Articolo 57 (Numero di protocollo) |
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 8 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 58 (Funzioni di accesso |
ai documenti e alle informazioni |
del sistema) |
comma 1 |articolo 9,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 9,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 9,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 59 (Accesso esterno) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 10,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 10,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 10,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 10,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 60 (Accesso effettuato |
dalle pubbliche amministrazioni) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 11,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 11,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 11,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 61 (Servizio per la |
gestione informatica dei documenti |
dei flussi documentali e degli |
archivi) |
comma 1 |articolo 12,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 12,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 12,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 62 (Procedure di |
salvataggio e conservazione delle |
informazioni del sistema) |
comma 1 |articolo 13,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 13,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 13,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 13,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 63 (Registro di |
emergenza) |
comma 1 |articolo 14,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 14,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 14,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 14,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5 |articolo 14,comma 5 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 64 (Sistema di gestione |
dei flussi documentali) |
comma 1 |articolo 15,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 5,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 15,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 15,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 65 (Requisiti del sistema |
per la gestione dei flussi |
documentali) |
comma 1 |articolo 16 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 66 (Specificazione delle |
informazioni previste dal sistema |
di gestione dei flussi |
documentali) |
comma 1 |articolo 17 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 67 (Trasferimento dei |
documenti all'archivio di |
deposito) |
comma 1 |articolo 18,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 18,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 68 (Disposizioni per la |
conservazione degli archivi) |
comma 1 |articolo 19,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 19,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 |articolo 19,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 69 (Archivi storici) |
comma 1 |articolo 20 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 70 (Aggiornamenti del |
sistema) |
comma 1 |articolo 22 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 71 (Modalita' dei |
controlli) |
comma 1 |articolo 11,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2 |articolo 11,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3 | ----
---------------------------------------------------------------------
|articolo 2 comma 1, secondo
comma 4 |periodo L. 340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 72 (Responsabilita' dei |
controlli) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 73 (Assenza di |
responsabilita' della pubblica |
amministrazione) |
---------------------------------------------------------------------
comma 1 |articolo 24 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 74 (Violazione dei doveri |
d'ufficio) |
comma 1 |articolo 3, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera a) |articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera b) |articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera c) | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 75 (Decadenza dai |
benefici) |
comma 1 |articolo 11,comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 76 ( Norme penali) |
comma 1 |articolo 26, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 26, secondo comma L.
comma 2 |15/68
---------------------------------------------------------------------
|articolo 26, secondo comma L.
comma 3 |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4 |articolo 26,terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 77 (Norme abrogate) |
comma 1 | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 78 (Norme che rimangono |
in vigore) |
comma 1 | ----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000
CIAMPI AMATO,
Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BIANCO, Ministro dell'interno
FASSINO, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368
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