DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013
Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (13A04834)
(GU n.131 del 6-6-2013)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 22, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della societa' dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonche' di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 2. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del presente decreto. 3. Resta ferma la facolta' per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto. 4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene meno per le pubbliche amministrazioni l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005 della conservazione dei documenti originali analogici unici diversi da quelli oggetto del presente decreto oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi, dell'attestazione della loro conformita' all'originale con dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2013
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