Nel nuovo correttivo del CAD il domicilio digitale viene definito in modo sintetico come:
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Per quanto riguarda la definizione di "comunicazioni elettroniche aventi valore legale" il comma 1-ter viene corretto ma rimane come definizione:
1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
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